Regolamento flessibilità dell’orario di lavoro e piano ferie
A decorrere dal 1 Novembre 2019, entra in vigore il presente regolamento sulla flessibilità dell’orario di lavoro e piano ferie per specifiche esigenze di conciliazione vita lavoro.
Flessibilità oraria:
Allo scopo di consentire una migliore conciliazione con gli impegni familiari delle lavoratrici/lavoratori impiegate/i in azienda, nei casi di figli piccoli o per esigenze specifiche di cura (ad esempio, per accompagnare e/o riprendere i figli a scuola) è possibile richiedere, l’ingresso e l’uscita giornaliera dall’azienda entro fasce predeterminate.
Fermo restando il rispetto dell’orario contrattuale viene data la possibilità alla lavoratrice/lavoratore dietro presentazione di una richiesta con il modulo (Fles_Richiesta), di ottenere la possibilità di entrare e uscire in orario diverso da quello stabilito e di modificare la pausa pranzo.
Viene stabilito che la fascia di compresenza lungo l’arco della giornata, legate a specificità funzionali, commerciali, produttive od organizzative è obbligatoria solo nella parte della giornata tra le 10.00 e le 12.00, e tra le 15.00 e le 16.00;
La lavoratrice/lavoratore garantisce la propria presenza a fronte di esigenze aziendali specifiche, mentre ha autonomia di entrata ed uscita nel resto della giornata previa richiesta;
Alla lavoratrice/lavoratore è data la possibilità di gestire in autonomia il tempo previsto per la pausa pranzo, anche contraendo l’orario allo scopo di recuperare tempo disponibile in ingresso o in uscita;
Piano ferie:
Al fine di agevolare la fruizione dell’istituto normativo e contrattuale delle ferie, nonché nell’intento di assicurare il rispetto e l’omogeneità dell’applicazione della relativa normativa con conseguente efficientamento dell’attività della Cooperativa, si redige il presente regolamento in materia di ferie.
Le ferie vanno fruite per le prime due settimane nell’anno di maturazione e per le seconde due settimane entro 18 mesi. Il datore di lavoro, sentito il lavoratore, decide il periodo di ferie. Il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie retribuite, stabilite nella loro misura dal contratto collettivo, tenuto conto delle indicazioni dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003.
Al fine di garantire la puntualità dei servizi offerti agli utenti e di conciliare le esigenze della Cooperativa con quelle legittime dei lavoratori, il datore di lavoro sentiti i lavoratori predispone, all'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 28 febbraio, il piano ferie. Tale piano, che interesserà il periodo da maggio ad aprile e dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti con criteri di imparzialità oltre che garantire la rotazione nel godimento dei periodi più appetibili al fine di garantire il buon andamento dei servizi della cooperativa. La programmazione dovrà avere ad oggetto la quasi totalità delle ferie da maturarsi nell’anno, con la possibilità di differire la programmazione di 1/5 delle stesse per esigenze improvvise e non prevedibili, a tutela del dipendente.
Il presente regolamento viene affisso in bacheca dell’ufficio unitamente al modulo “Fles” per la richiesta dei permessi e il modulo “Ferie” per la richiesta dei periodi di ferie.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all’ufficio del personale e al datore di lavoro.